Servalo, il gattopardo africano

di Valentina Milani
serval

Hanno una testa piccola con grandi orecchie, lunghe zampe, un mantello di colore variabile dal giallo oro al beige con macchie e strisce nere e una breve coda dalla punta scura. Si tratta dei Servali, felini selvatici originari dell’Africa che sono rari nel Nordafrica e nel Sahel mentre sono ampiamente diffusi nei Paesi subsahariani, fatta eccezione per le regioni occupate dalla foresta pluviale.

Noto anche come gattopardo africano, il Servalo (Leptailurus serval), è noto in Swahili come “Mondo o Kisongo”, mentre Serval è la denominazione inglese. Venne descritto per la prima volta dal naturalista tedesco Johann Christian Daniel von Schreber nel 1776.

Si tratta di un felino di taglia media che misura 54-62 cm di altezza alla spalla e pesa tra i 9 e i 18 kg. L’habitat principale dei Servalo è la savana: avendo bisogno di corsi d’acqua, non vive nelle regioni aride. Sono tendenzialmente solitari e, attivi sia di giorno che di notte, cacciano roditori, iraci, piccole antilopi e uccelli. Sono dotati di un udito molto sensibile che gli permette di localizzare la preda e ucciderla con grandi balzi: fino a quattro metri in orizzontale e quasi due in verticale per poi colpirla con le zampe anteriori.

Vengono talvolta attaccati dai leopardi ma la minaccia principale per questi animali è comunque rappresentata dall’uomo che li caccia per la pelliccia. Inoltre, nonostante non siano animali domestici, vengono talvolta tenuti come animali da compagnia, soprattutto negli Stati Uniti.

L’unione di un Servalo maschio con un gatto domestico femmina è stato usato per dare origine alla razza felina nota come Savannah.

In Italia la detenzione di esemplari di Leptailurus serval è vietata ai sensi del combinato disposto della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e del Decreto ministeriale 19/04/1996 integrato dal Decreto ministeriale 26 aprile 2001. Lo stesso divieto si applica a tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica. La detenzione non autorizzata ai sensi dell’articolo 6, comma 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 è punita con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 7.746,85 ad euro 10.3291,38.

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